giovedì 29 dicembre 2011

Turbine ORC

Il principio del Ciclo Rankine Organico si basa su un turbogeneratore che lavora come una normale turbina a vapore per trasformare energia termica in energia meccanica e infine in energia elettrica attraverso un generatore elettrico. Invece del vapore acqueo il sistema ORC vaporizza un fluido organico, caratterizzato da un peso molecolare superiore a quello dell'acqua, che provoca una rotazione piu' lenta della turbina, una minor pressione e di conseguenza una più lenta erosione delle parti metalliche e delle palette.

 Il processo si basa sul seguente ciclo termodinamico:

    1. Una fonte di calore riscalda l'olio diatermico fino ad una temperatura alta, di solito circa 300 °C, in un circuito chiuso;

   2. L'olio diatermico e' fatto circolare nel modulo ORC a circuito chiuso. Nell' ORC il fluido organico evapora tramite un adeguato sistema di scambiatori di calore (con pre-riscaldatore ed evaporatore);

   3. Il vapore organico si espande nella turbina, producendo energia meccanica, poi trasformata in energia elettrica attraverso un generatore;

   4. Il vapore viene poi raffreddato e condensato da un fluido in un circuito chiuso. L'acqua di raffreddamento si riscalda fino a circa 80 - 90 ° C e può essere utilizzata per diverse applicazioni che richiedono calore (es. teleriscaldamento);

   5. Il liquido organico condensato viene pompato nel rigeneratore per chiudere il circuito e riavviare il ciclo.

Detrazione del 55%

Prorogata fino a dicembre 2012 la detrazione del 55% sui lavori per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici

La manovra salva Italia (dl 201/2011) ha inserito la proroga di un anno, quindi con scadenza al 31 dicembre 2012, della detrazione irpef del 55% in 10 anni per le spese per la progettazione e l'installazione di impianti solari termici.
A partire dal 1 gennaio 2013 entrerà invece in vigore il bonus del 36%, sempre in 10 anni.

PFU Pneumatici fuori uso

Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/04/2011, n. 82, attua l'art. 288 del D.Lgs. n. 152/2006, che ha introdotto l'obbligo per i produttori e importatori di pneumatici, di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli immessi dai medesimi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Il provvedimento e' in linea con l'obbiettivo tracciato dalla nuova direttiva sui rifiuti, che intende avviare l'Unione europea verso una "societa' del riciclaggio" al fine di ridurre la produzione dirifiuti e, nel contempo, utilizzarli come risorse.

Terre e rocce da scavo

Nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. n.205/2010 permangono le incertezze che da anni caratterizzano la disciplina delle terre e rocce da scavo. Nel testo, infatti, l'abrogazione dell'art.186, resta legata al decreto ministeriale di cui all'art.184-bis, comma 2. Nell'attesa di un chiarimento definitivo puo' essere opportuno alnalizzare il possibile coordinamento della disciplina generale sul sottoprodotto con quella specifica delle terre e rocce da scavo.

Stoccaggio geologico CO2

Con il D.Lgs. 14/09/2011, n. 162, e' stata data attuazione alla direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico di anidride carbonica. La pubblicazione del provvedimento offre lo spunto per un'analisi dei profili di inquadramento giuridico della disciplina, con particolare riferimento alla competenza in materia e all'individuazione della mancanza di possibile stoccaggio, alla licenza di esplorazione, noche' all'autorizzazione allo stoccaggio.

Reattori biologici a membrana

I reattori biologici a menbrana (MBR) consistono nella combinazione di un processo convenzionale a fanghi attivi con un sistema di separazione liquido-solido mediante l'utilizzo di menbrane sintetiche di diversa tipologia; i vantaggi vanno dall'efficienza di trattamento alle minori superfici e spazi occupati, fino alla riduzione della produzione di fanghi rispetto ai sistemi tradizionali.

Terre e rocce da scavo

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle terre e rocce da scavo dell'art, 186, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale. Non rientrano in tale fattispecie i materiali di altra natura, come quello proveniente da demolizione, in quanto avente per oggeto un manufatto costituito dall'uomo e deve essere pertanto ricompreso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica autorizzazione.